La società semplice costituisce la forma più elementare di società, la quale caratteristica è quella di avere per oggetto un’attività economica lucrativa non commerciale (ex articolo 2249 del codice civile).
La sfera di applicazione delle società semplici si può estendere, pertanto, all’esercizio di attività agricole e l’attività di gestione di immobili che non sia esplicata a semplice scopo di godimento.
La dottrina e la giurisprudenza sono d’accordo nel sostenere che la società semplice non ha personalità giuridica soprattutto perché la lettera della legge è orientata verso la negazione della personalità giuridica alle società di persone, anche se la dottrina più recente riconosce alle società di persone soggettività giuridica.
L’autonomia patrimoniale della società semplice è una autonomia patrimoniale imperfetta, e gli effetti della autonomia patrimoniale imperfetta sono:
Ai sensi dell’articolo 2270 del codice civile i creditori particolari del socio sinché dura la società non possono aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi.
FONTE : https://www.diritto.it/la-societa-semplice/
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