L’ammissibilità della società semplice di gestione: la rivisitazione di un tema classico
Quella relativa all’ammissibilità della società semplice di gestione è questione tutt’altro che nuova.
Essa rappresenta invero un tema classico, già all’attenzione dei giuristi agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso, in particolare in Piemonte, dove si è fatto utilizzo di tale strumento per la gestione di patrimoni anche di rilevante entità. Caso risonante fu quello della “DICEMBRE società semplice”, costituita nel 1984 per detenere la partecipazione di controllo di Fiat SpA, con la previsione del seguente oggetto sociale:
«La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale, ha per oggetto la formazione di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare e la sua gestione, nonché l’eventuale assegnazione dei beni sociali ai soci.
Essa potrà, conseguentemente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggiungimento dello scopo sociale, quali in via meramente esemplificativa e non tassativa:
l’acquisto e l’amministrazione di immobili nonché l’acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l’accollo di mutui, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza.
La società potrà inoltre acquistare e amministrare azioni e quote sociali, riflettenti la partecipazione in altre società di qualsiasi tipo».
Detta questione è stata poi ripresa e approfondita dagli studiosi della materia societaria per effetto dell’introduzione, dalla fine degli anni ’90 in poi, di una serie di norme fiscali agevolative.
Con l’art. 29 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (come modificato dall’art. 13 l. 18 febbraio 1999, n. 28) il legislatore fiscale ha consentito e agevolato, entro determinati limiti temporali, la trasformazione in società semplice di società commerciali aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ovvero quote di partecipazione in società, sollevando così le ben note questioni sistematiche riguardanti il carattere eccezionale e temporaneo di tali norme e la loro compatibilità con quelle di cui agli artt. 2247-2248 c.c....
FONTE : https://biblioteca.fondazionenotariato.it/art/la-societa-semplice-per-la-gestione-dei-patrimoni-familiari.html
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