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Immagine del redattoreFULVIO KLINKON

No alla "trasparenza" per la srl,se è socia una società semplice

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che una Srl tra i cui soci vi è anche una società semplice non può esercitare l'adesione al regime della trasparenza fiscale, altrimenti gli utili prodotti dalla Srl sarebbero fiscalmente irrilevanti, mentre, per legge, gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti (e sono, dunque, tassati) in capo ai rispettivi soci. Questi, in sintesi, i contenuti della risposta n. 822 dell’Agenzia del 17 dicembre 2021.

Una Srl riferisce di aver deliberato un aumento di capitale sociale, con ingresso di un nuovo socio nella compagine sociale, che risulta così costituita da tre persone fisiche e da una società semplice.

La compagine ricorda che le società di capitali (in presenza dei requisiti normativamente previsti) possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per "trasparenza", adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone.

L'istante spiega che è in corso di valutazione, da parte dei soci, l'esercizio o meno dell'opzione della trasparenza fiscale, che, in base all’articolo 116 Tuir, è applicabile a una Srl con ristretta base societaria formata esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a dieci.

La società ritiene, infatti, di aver diritto all'opzione descritta, anche a mente dell'articolo 28 Dl n. 23/2020, che ha previsto una modifica dell'articolo 32-quater Dl n. 124/2019, in materia di utili distribuiti a società semplici, stabilendo che gli utili distribuiti da Srl a società semplice vanno tassati per trasparenza in capo ai soci della società semplice, con la stessa tassazione applicabile, come se i soci avessero percepito gli utili direttamente, senza il tramite della società semplice.

La società semplice, in sintesi, sarebbe una sorta di "longa manus" dei soci nella percezione degli utili da società di capitali, cioè è come se non esistesse.


"Il regime di trasparenza fiscale è un sistema in base al quale il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall’effettiva percezione. L’obiettivo di questo regime è evitare la doppia imposizione del reddito, prima sulla società e poi sul socio.

La trasparenza fiscale delle società di capitali è un regime fiscale opzionale che prevede l’attribuzione diretta al socio del reddito prodotto dalla società, indipendentemente dall’effettiva percezione, così come avviene per le società di persone. Questo regime fiscale è disciplinato dagli articoli 115 e 116 del DPR n. 917/86 (TUIR)."





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