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Immagine del redattoreFULVIO KLINKON

Società Semplice e Revocatoria

La società semplice ha un altro aspetto molto importante che la rende uno strumento formidabile, ovvero la difficoltà per un creditore di richiedere la “revocatoria”.

Ricordiamo che l’azione di revocatoria è uno strumento giudiziale, che il creditore può richiedere ed ottenere, ad esito finale di un lunghissimo giudizio secondo il rito civile ordinario. Attraverso questo strumento il creditore può chiedere al giudice la “revoca” di uno o più atti, posti in essere dal debitore socio della società semplice, affinché non siano opponibili al soddisfacimento della propria pretesa creditoria.

La revocabilità degli atti posti dal socio nel conferire i beni nella società semplice è regolamentata dall’articolo 2901 del codice civile, in cui si spiega che la revocabilità è ottenuta soltanto nel caso in cui si manifestino contemporaneamente due condizioni:

  1. Scientia Damni”: Consiste nella consapevolezza, del debitore, di arrecare un danno al creditore con il proprio atto.

  2. Consilium Fraudis”: L’esistenza di un accordo tra il debitore ed il terzo, beneficiario dell’atto dispositivo, nonostante vi fosse la conoscenza del terzo di arrecare un danno al creditore.

Quando il credito particolare del socio e nato successivamente alla costituzione della società semplice, il creditore deve ulteriormente dimostrare:

  1. Che il debitore fosse a conoscenza di una futura e potenziale pretesa creditoria;

  2. Che l’atto dispositivo fosse preordinato al fine di non soddisfare il creditore futuro;

  3. Che il terzo beneficiario vi abbia partecipato in modo fraudolento.

Il debitore aggredito dovrà semplicemente dimostrare gli scopi che intende perseguire, opponendosi a quanto contestato dal creditore, come ad esempio la trasmissione del patrimonio ai propri eredi. Essendo tali scopi dimostrati anche dal modo in cui vengono scritti nell'atto costitutivo, è assolutamente consigliabile farsi assistere da un professionista specializzato in consulenza patrimoniale piuttosto che limitarsi al solo notaio per la stesura dell'atto.

È evidente che il creditore avrà grande difficoltà a dimostrare la illiceità, ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile, nel caso il debitore dichiari che il negozio giuridico costituito attraverso la società semplice abbia come scopo la pianificazione successoria, finalità lecita e tutelata dall’ordinamento giuridico: essendo in contrasto tale scopo con il concetto appena richiamato di “consilium fraudis”, il creditore si vedrà rigettata la richiesta di revocatoria, sempre che l'atto costitutivo sia formulato in modo corretto, come anzidetto.

Ricordiamo al lettore che l’azione revocatoria dei beni conferiti è pari a 5 anni, periodo oltre il quale i beni non sono più oggetto di revocatoria.

FONTE: https://pierodibello.com/2019/04/la-societa-semplice-strumento-di-pianificazione-patrimoniale-e-successoria/


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