Nell'ambito degli strumenti di wealth planning, si parla dell'utilizzo della società semplice con funzione di holding Premessa Spesso, nell'ambito degli strumenti di wealth planning, si parla dell'utilizzo della società semplice con funzione di holding. Si ricorda, brevemente, come tale strumento societario sia diffusamente utilizzato quale “cassaforte” di famiglia per una serie di motivazioni di carattere organizzativo/civilistico e fiscale individuabili in estrema sintesi come segue: semplicità di costituzione; ampia flessibilità statutaria, in relazione alle regole di governance/amministrazione, funzionamento, gestione dell'ingresso degli eredi dei soci ecc.; semplicità di gestione: per tale tipologia societaria, è prevista l'esclusione dall'obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. (salvo l'obbligo di rendiconto) e di redazione e deposito del bilancio (sia ordinario – che tuttavia, ovviamente, può facoltativamente essere redatto - che consolidato); possibilità, ai sensi dell'art. 2267, comma 1, c.c., di limitare la responsabilità personale dei soci a coloro che agiscono in nome e per conto della società; mancato assoggettamento a fallimento e alle altre procedure concorsuali; impignorabilità della quota del socio da parte del creditore particolare del socio stesso (a condizione che statutariamente sia previsto che il trasferimento della quota possa avvenire esclusivamente con il consenso unanime dei soci); possibilità di rivalutare il costo fiscale di terreni e partecipazioni posseduti dalla società semplice (previa riapertura dei termini di volta in volta previsti dalla normativa di riferimento); possibilità di applicare i regimi del risparmio amministrato/gestito sui redditi finanziari; non applicabilità, conseguente all'impossibilità di svolgimento dell'attività di impresa, della normativa in merito ad IRAP, società di comodo e studi di settore/strumenti analoghi; possibilità di fruire delle detrazioni per investimenti in start up innovative; relativamente al settore immobiliare, fra le altre si segnala (i) la possibilità di beneficiare delle detrazioni in materia di spese sostenute per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici, (ii) la non imponibilità delle plusvalenze relative alla cessione di immobili abitativi e terreni agricoli detenuti per più di cinque anni e, (iii) salvo le medesime eccezioni previste per le persone fisiche, l'effetto sostitutivo dell'Imu/Irpef per gli immobili non locati, in relazione ai quali, quindi è dovuta l'Imu, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non risulta imponibile ai fini Irpef per i soci. Una domanda che viene posta dalla clientela che si trova a riflettere sul come strutturare la detenzione, anche in ottica di passaggio generazionale, delle proprie partecipazioni nelle società operative è, qualora si intenda creare una holding società semplice, quale sia la tassazione in capo al dante causa in caso di conferimento delle partecipazioni detenute nelle operative in favore della società semplice e se sia possibile ricorrere al “regime di realizzo controllato”. La tassazione dei conferimenti in società semplice (in generale) Per i conferimenti nella società semplice, effettuati in sede di costituzione della società o in sede di successivo aumento di capitale, la disciplina fiscale per i soggetti conferenti è da rinvenirsi nelle regole generali previste dall'art. 9 del Tuir, ove è precisato che: il conferimento è atto realizzativo, assimilato ad una cessione a titolo oneroso; per i conferimenti in società non quotate, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Il conferente deve quindi tassare in qualità di plusvalenza la differenza tra il valore normale dei beni o dei crediti conferiti, determinato secondo quanto previsto dall'art. 9 del Tuir, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Considerata l'equiparazione normativa, prevista dall'art. 9 del Tuir, tra conferimenti in società e cessioni a titolo oneroso, occorre verificare se il socio sia o meno da assoggettarsi a tassazione a seguito del conferimento in una società semplice, valutando nello specifico se i beni conferiti diano origine a tassazione qualora siano ceduti a titolo oneroso. Il caso più diffuso, solitamente, è rappresentato dai conferimenti in denaro, in merito ai quali il socio conferente non realizza alcuna plusvalenza, non esistendo nell'ordinamento una norma che assoggetti a tassazione sui redditi le cessioni di denaro. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, qualora oggetto di conferimento siano beni immobili o partecipazioni, in relazione ai quali il socio viene assoggettato a tassazione, rientrando tali fattispecie tra le operazioni imponibili rispettivamente a norma dell'art. 67 co. 1 lett. a) e b) e dell'art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del Tuir. Esclusione del regime del "realizzo controllato" per il conferimento di partecipazioni Venendo al tema spesso sollevato dai clienti, deve ritenersi inapplicabile il regime del realizzo controllato previsto dall'art. 177 co. 2 del Tuir per i conferimenti di partecipazioni in una società semplice, in quanto l'Agenzia delle Entrate nella ris. 4.4.2017 n. 43 ne ha espressamente escluso l'applicabilità alle società di persone. Conseguentemente, il conferimento di partecipazioni in società semplice è sempre atto realizzativo.
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